NORME PER IL CONTRASTO DELL’OMOFOBIA E TRANSFOBIA
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro
Relatore: On. Anna Paola Concia
Care colleghe e cari colleghi,
ringrazio innanzitutto la Presidente Buongiorno e tutta la Commissione per avermi rinnovato la fiducia, nominandomi di nuovo relatrice di questo provvedimento.
Come sapete ho sempre cercato di svolgere questo ruolo con lo spirito di chi vuole tenere insieme.
E con lo stesso spirito mi accingo ad assolvere a questo compito che mi è stato di nuovo affidato.
Innanzitutto quello che voglio dirvi è che con questo provvedimento noi non partiamo da zero ma al contrario ricominciamo da un intenso, proficuo anno di lavoro che abbiamo alle spalle e che necessariamente è un patrimonio e non un fardello per tutti noi.
Su questo voglio essere chiara: il lavoro svolto sarà qualcosa che ci aiuterà anziché ostacolarci.
Ma essendo noi persone serie, che si trovano a legiferare, dobbiamo fare tesoro degli errori superando ostacoli/limiti, incomprensioni che – come è evidente – non ci hanno permesso di approvare questa legge.
Parlo naturalmente partendo dal mio punto di vista.
A mio parere – infatti – dopo un anno di lavoro in cui la consapevolezza di una legge del genere sembrava ormai acquisita “almeno†dalla maggioranza di questa Commissione – dalla maggioranza, non da tutti – è noto che nel passaggio in Aula hanno prevalso altre logiche che purtroppo hanno impedito un esito positivi della legge stessa.
La maggioranza in Aula non ha avuto la forza e il coraggio di sostenere il lavoro della Commissione. L’opposizione non si è fidata del ritorno in Commissione.
So bene che il tema dell’omosessualità e della transessualità è un tema che la politica italiana fa fatica ad affrontare. Fa fatica per una lacuna su quella capacità che il legislatore dovrebbe avere di fronte a ciò che a che fare con i diritti umani. La capacità di deideologizzare i problemi!
Perché di questo si tratta in questa proposta di legge; dei principi basilari dell’eguaglianza e della non discriminazione che devono essere a fondamento di una società civile, di una società che vuole andare avanti e non tornare indietro.
Questa legge vuole rompere il muro del pregiudizio nei confronti dei cittadini omosessuali e transessuali ed eliminare quella odiosa gerarchia delle vittime che oggi esiste nel nostro ordinamento.
Nel nostro ordinamento infatti alcune minoranze sono vittime di pregiudizio per ragioni sociali e di arretratezza culturale e civile: cittadini che appartengono ad un’altra razza, un’altra religione, un’altra nazionalità .
Giustamente hanno una forma di tutela guiridica, poiché lo stato ha stabilito che chi commette violenze contro questi cittadini viene punito con una aggravante, perché in una società LIBERALE E RISPETTOSA DI TUTTE LE DIVERSITA’ non è ammissibile che una persona subisca violenze SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in ragione di una SUA condizione umana.
E questo è sacrosanto!
Perché di questo stiamo parlando SOLO ED ESCLUSIVAMENTE di questo.
Peccato che da questa tutela minima siano esclusi i cittadini omosessuali e transessuali e di colmare questa lacuna si occupano queste proposta di legge.
Queste proposte di legge cercano di colmare questo vuoto – una lacuna che esclude alcuni cittadini da una minima forma di tutela attraverso la quale lo Stato e il Parlamento stabiliscono e rafforzano i principi basilari della convivenza civile.
Per questa ragione ho ritenuto come il PD e IDV sbagliato approvare la pregiudizialità di costituzionalità .
Le motivazioni sono assolutamente fondate su fattori ideologici e vi dico perché: pensate che per quanto riguarda l’orientamento sessuale dovete sapere che in questo momento al Senato c’è un provvedimento della maggioranza – DL 1176 - che prevede l’orientamento sessuale come principio tra gli altri di non discriminazione.
Pensate un po’, dopo aver bocciato il termine “orientamento sessuale†alla Camera la maggioranza lo ripropone in una sua legge al Senato. Ironia della sorte anche perché l’orientamento sessuale è presente nel decreto legislativo 276/2003.
Vi invito tutti a riflettere su questo, davvero senza polemica.
E comunque, per ovviare a questo problema le due proposte di legge in discussione oggi parlano esplicitamente di omofobia e trans fobia e non più del cidetto, troppo generico “orientamento sessualeâ€.
Saremo tutti messi alla prova su questo punto: vedremo se era davvero quello il problema.
Colleghi e colleghe so bene come voi che fare una legge bipartisan è impresa ardua e difficile.
Ma per quanto mi riguarda è anche più affascinante.
Come ho detto più volte, sui diritti fondamentali credo sia necessario, importante essere tutti d’accordo per dare un segnale soprattutto al paese e dire che su alcune cose ci si può/deve dividere, ma che sui diritti umani dei nostri concittadini si DEVE essere d’accordo.
Il lavoro di una legge bipartisan comporta necessariamente una indispensabile volontà di mediazione, di costruzione di una proposta comune che tenga dentro le esigenze di tutti.
Di questo dobbiamo essere tutti consapevoli e voglio che voi vi esprimiate su questo punto con franchezza e onestà intellettuale.
Per questo chiedo anche a chi, come UDC e Lega che non hanno mai nascosto la loro contrarietà ad un provvedimento del genere, di essere espliciti e non nascondersi dietro equilibrismi giuridici.
Si può democraticamente e alla luce del sole non volere una legge contro l’omofobia e la trans fobia. Basta essere espliciti. Onesti verso il paese.Questo chiedo.
In ultimo voglio dire due cose rivolte al Ministro e al Ministero Per le Pari Opportunita’.
La prima riguarda la richiesta di aggiungere ai soggetti discriminati da tutelare nel rispetto dell’art.19 del Trattato di Lisbona, anziani e disabili. Ricordo che questi soggetti sono già stati inseriti dalla maggioranza nel decreto sicurezza e quindi davvero sono rimasti SOLO omosessuali e transessuali.
In secondo luogo, pur avendo apprezzato molto la campagna contro l’omofobia del Ministro Mara Carfagna, il Ministro sa bene, perché ne abbiamo parlato molte volte, che sono necessarie campagne sociali come indispensabili leggi di tutela.
Il Ministro Carfagna si è impegnata nella prima campagna contro l’omofobia, noi ci dobbiamo impegnare in Parlamneto ad approvare una legge.
Mi preme segnalare infine, pare che le risorse per le Pari Opportunità nell’attuale Finanziaria passano da 29 a 4 milioni di euro.
A me questo preoccupa molto perché significa che viene svuotato il Ministero per le Pari Opportunità di qualsiasi strumento di lotta a qualsiasi forma di discriminazione.
Io vorrei che così non fosse, care colleghe e cari colleghi.
Per quanto riguarda la relazione tecnica sulle PL 2802 Sor e 807 Di Pietro, rimando agli atti.
Mi premeva oggi in occasione di questa terza relazione alla proposta di legge contro l’omofobia e la trans fobia fare con voi un ragionamento di natura politica e culturale (e direi di natura fondativa) che deve essere alla base di questo provvedimento.
Vi chiedo infine di lavorare insieme di nuovo con animo sereno e libero, sapendo – come so – che rendere migliore questo paese e aggiungere diritti a chi non li ha, fa bene a tutti.
E vorrei, come sapete, che tutto questo lo facessimo insieme
Relazione Tecnica
Le proposte di legge in esame sono accomunate dalla medesima finalità di fornire una tutela contro le discriminazioni fondate sull’omofobia e la trans fobia attraverso lo strumento del diritto penale.
E’ forse superfluo ricordare che il tema oggetto delle proposte di legge in esame ha impegnato questa Commissione sin dall’inizio della legislatura. All’esito di un lavoro che aveva coinvolto in maniera seria tutti i gruppi e che mi aveva visto svolgere il ruolo di relatrice con l’obiettivo di pervenire ad una formulazione condivisa – anche se non ottimale secondo il mio personale convincimento - la Commissione approvò un testo unificato delle proposte di legge AC 1658 e AC 1882 volto ad introdurre nel codice penale una nuova circostanza aggravante da applicare ove alcuni determinati reati contro la persona fossero stati commessi in ragione dell’orientamento sessuale della vittima del reato stesso. La scelta ottimale a parere mio e del gruppo al quale appartengo sarebbe stata quella di ampliare la “legge Mancino†introducendovi il reato di discriminazione per l’orientamento sessuale o l’identità di genere. A fronte di una forte contrarietà dei gruppi della Lega e dell’UdC si abbandonò questa soluzione. Anziché prevedere un reato, che secondo tali gruppi avrebbe determinato il rischio di introdurre nell’ordinamento un reato di opinione, si decise di non ampliare la sfera penale, ma di prevedere che certi reati fossero aggravati qualora fossero stati commessi per un determinato motivo: l’orientamento sessuale della vittima. Non si trattava certo di una novità per il diritto penale che la motivazione del reato assurgesse a circostanza aggravante in ragione del suo particolare disvalore. Nel caso in esame il disvalore (difficilmente contestabile) era individuato nel fatto che un reato contro la persona era commesso perché la vittima è vista dall’autore del reato come un “diverso†dagli altri, un “diverso†rispetto ad un concetto fuorviante di normalità . Nonostante ciò, il testo unificato licenziato dalla Commissione giustizia venne respinto dall’Assemblea nella seduta del 13 ottobre 2009, a seguito dell’approvazione di una questione pregiudiziale presentata dal gruppo dell’UDC (Vietti ed altri n. 1) per motivi di costituzionalità . In particolare, si evidenziava, da un lato, la violazione dell’articolo 3 della costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, posto che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court; dall’altro, l’indeterminatezza dell’espressione “orientamento sessuale†per violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali di cui all’articolo 25 della Costituzione.
Da qui noi oggi ripartiamo. Per superare questo ostacolo di costituzionalità evidenziato dall’Assemblea attraverso un voto la cui valenza è politica e non certamente giuridica, i gruppi del PD e di Italia dei Valori hanno presentato due proposte di legge, che sono stae assegnate ala Commissione non incontrando l’ostacolo dell’articolo 72, comma 2,del regolamento, secondo il quale “non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezioneâ€. Nel caso in esame, le richiamate proposte hanno un proprio contenuto che le differenzia dal testo respinto dall’Assemblea, anche se la proposta di legge C. 2802 (Soro e altri) modifica, come quella respinta, l’articolo 61 del codice penale relativo alle aggravanti comuni del reato. La proposta di legge C. 2807 (Di Pietro e altri) interviene invece sulla legge n. 654 del 1975 e sul decreto-legge n. 122 del 1993, cioè sulla “legge Mancinoâ€.
Passo ora ad illustrare le due proposte.
La proposta di legge C. 2802 (Soro e altri), all’articolo 1 introduce una nuova aggravante (n. 11-quater), che ricorre quando l’autore del delitto ha commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, che vengono così qualificati: motivi di odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale della vittima del reato verso persone dello stesso sesso, verso persone del sesso opposto o verso persone di entrambi i sessi.
Con la specificazione relativa al concetto di orientamento sessuale, i proponenti intendono superare le obiezioni che erano state mosse in sede di esame delle proposte sull’orientamento sessuale, relative al mancato rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale. Questa particolare definizione del concetto di orientamento sessuale è analoga a quella contemplata nell’ordinamento del Regno Unito. Nella nota esplicativa (explanatory memorandum) alle “Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007â€, si fornisce, infatti, la seguente definizione di orientamento sessuale: “Per orientamento sessuale s’intende l’orientamento sessuale di un individuo verso persone del suo stesso sesso (omosessuali di entrambi i sessi), persone del sesso opposto (eterosessuali), oppure persone di entrambi i sessi (bisessuali)â€.
Si tratta di una aggravante a carattere speciale in quanto è applicabile solo ai seguenti delitti non colposi:delitti contro la vita e l'incolumità individuale; delitti contro la personalità individuale; delitti contro la libertà personale; delitti contro la libertà morale.
L’articolo 2 della proposta di legge prevede che il Governo, attraverso il Ministro per le pari opportunità , debba ogni anno (entro febbraio) presentare una relazione al Parlamento sulle azioni intraprese, gli obiettivi raggiunti e gli indirizzi seguiti contro le discriminazioni motivate da omofobia e transfobia.
La proposta di legge C. 2807 (Di Pietro e altri), come si è detto, modifica la “legge Mancino†intervenendo (articolo 1) interviene su tutte le fattispecie aggiungendo alle attuali forme di discriminazione (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi), la discriminazione fondata sull’omofobia o sulla transfobia.
Si evidenzia, inoltre, che nel sostituire l’art. 3, comma 1, la proposta di legge sostituisce al concetto di “propaganda di idee†quello di “diffusione di idee†e all’â€istigazione a commettere†il concetto diverso di “incitamento a commettereâ€.
Tali modifiche, come spiega la relazione illustrativa sono volte a reintrodurre il testo antecedente alla legge 85 del 2006 (che “non punendo più la diffusione delle idee discriminanti ma la propaganda, e non più l'incitamento a discriminare o a delinquere ma l'istigazione, introduce modifiche che potrebbero sembrare solo terminologiche ma che in realtà dal punto di vista della legge penale introducono fattispecie più circoscritte e riducono il numero dei comportamenti punibiliâ€), ritenuto maggiormente aderente alla Convenzione (il cui articolo 4, lett. a), impegna gli Stati a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale).
L’articolo 2 della proposta di legge interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993 (c.d. “Decreto Mancinoâ€) per coordinarne il contenuto con le modifiche apportate alla legge n. 654 del 1975.
La proposta di legge modifica tanto il titolo del decreto-legge (comma 1), quanto la rubrica dell’articolo 1, relativo alle sanzioni accessorie (comma 2), quanto l’articolo 3, in tema di aggravanti (comma 3), per inserirvi un espresso riferimento alla discriminazione fondata sull’omofobia o sulla transfobia. Le novelle comportano, anche in tali casi l’applicabilità delle disposizioni speciali previste dal decreto-legge in tema di perquisizioni e sequestri (art. 5), procedibilità , arresto in flagranza e competenza (art. 6).
Si evidenzia, inoltre, che con la novella all’art. 3, comma 1, la proposta di legge sostituisce al concetto di “finalità di discriminazione†quello di “motivi di discriminazioneâ€.
Tale modifica, come spiega la relazione illustrativa, è volta a evitare che «i reati commessi con motivazioni discriminatorie, quale che sia la condizione discriminata, siano considerati reati di dolo specifico che pongono notevoli problemi di accertamento, di non facile soluzione, in capo all'autorità giudicante». La questione della sostituzione dell’espressione “finalità di discriminazione†con quella di “motivi di discriminazione†era già emersa nel corso dell’esame del testo unificato delle proposte di legge AC 1658 e 1882 (seduta del 6 ottobre).